Il responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia, detto anche Energy Manager, è una figura introdotta in
Italia dalla legge 10/91 per i soggetti (enti pubblici e privati) caratterizzati da consumi
importanti, espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep).
Chi deve nominare?
Ai sensi
dell’articolo 19 delle Legge 10/91 tutti i soggetti consumatori di energia,
pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni sono obbligati ogni anno ad
effettuare la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia,
qualora i consumi energetici annui superino le seguenti soglie:
- settore industriale
10.000 tep anno,
- settore civile e
trasporti 1.000 tep anno.
Volendo fornire un
termine di paragone si può considerare che 1.000 tep corrispondono a circa 1,2 milioni di m3 di gas
naturale o a 4,5 milioni di kWh.
L’incarico di responsabile per l’energia, che consiste nella
raccolta e nell’analisi dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell’uso efficiente
dell’energia nella propria struttura, può essere svolto da un consulente esterno.
Chi può essere nominato
tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia?
La Normativa in vigore
indica, come figura ideale, un ingegnere con esperienza nel settore della gestione dell’energia,
dotato di competenze tecniche nel settore in cui opera, esperienza nel campo degli studi di
fattibilità, buona conoscenza delle tecnologie avanzate e di una capacità organizzativa della
propria struttura.
Quali sono i compiti
dell’Energy Manager?
Secondo le indicazioni di
legge le funzioni che l’Energy Manager deve svolgere sono sintetizzate nella individuazione delle
azioni, degli interventi e delle procedure necessarie per promuovere l’uso razionale dell’energia
nonché nella predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e
degli usi finali.
L’Energy Manager ha perciò il compito di supporto al decisore in merito
all’effettiva attuazione delle azioni e degli interventi proposti. Affinché l’Energy Manager possa
svolgere questi compiti, occorre che l’incarico venga conferito in via ufficiale e che i
responsabili delle varie sezioni dell’impresa o dell’amministrazione siano informati di questa
iniziativa.
Incarico interno o
esterno?
L’ideale è costituito da
un soggetto dotato delle varie competenze richieste per lo svolgimento del ruolo e di un livello
sufficientemente alto per potersi interfacciare in modo adeguato con i decisori, promuovendo al
meglio interventi inerenti l’efficienza energetica. All’interno dell’organizzazione nominante non è
pero sempre presente un profilo professionale vicino a tale riferimento ideale, per cui si può
optare per la scelta di nominare un esperto esterno. Una volta nominato l'Energy Manager, va
strutturato adeguatamente il rapporto con i livelli gerarchici dell’organizzazione nominante, da cui
dipende la capacità di proporre interventi di razionalizzazione energetica e di favorirne la
realizzazione.
E’ possibile nominare
l’Energy Manager se non si raggiungono le soglie di consumo indicate dalla legge?
La figura dell’Energy
Manager è prevista dall’art. 19 della Legge 10/91 per tutti i soggetti del settore industriale e
civile che raggiungano una determinata soglia di consumi energetici in fonti
primarie.
Ovviamente, a parte gli obblighi di legge, un Energy Manager può essere presente in
qualunque realtà per la quale si ravvisi l’utilità di individuare azioni di razionalizzazione negli
usi dell’energia. La nomina può pertanto essere effettuata anche qualora i consumi siano al di sotto
delle soglie di legge.
Il valore aggiunto dell'avere un Energy Manager nella propria Azienda si
traduce concretamente nella riduzione dei costi energetici grazie ad interventi volti a migliorare
l'efficienza energetica ed al monitoraggio continuo dei consumi.